Registro delle attività: lo strumento sconosciuto che ti salva dalla multa

Nel caso di ispezione da parte del Garante, la prima richiesta da parte dell’ispettore sarà quella di fornire il registro delle attività di trattamento. Questo, infatti, è ritenuto essere lo strumento più affidabile col quale il titolare può dimostrare di aver rispettato il principio di accountability. È dunque buona norma redigerlo con attenzione, così da non rischiare sanzioni evitabili.

Il registro delle attività è un documento contenente le principali informazioni relative alle operazioni di trattamento svolte dal titolare e, se nominato, dal responsabile del trattamento. È di fondamentale importanza in quanto permette di rendicontare tutte le attività in materia di protezione e circolazione dei dati personali per poter dimostrare la conformità di tutti i trattamenti alle disposizioni del GDPR.
È proprio alla luce di questa duplice natura -di strumento operativo che consente di mappare le attività sui dati personali e di documento probatorio che facilita la cooperazione con l’autorità in caso di ispezione- che il Garante ne raccomanda la redazione a tutti i titolari e responsabili.

Il registro deve necessariamente avere forma scritta, anche elettronica. A patto di soddisfare questa condizione il titolare potrà impiegare lo strumento che più ritenga idoneo adoperando, ad esempio, un quaderno, un foglio Excel o un software ad hoc. Inoltre, è indispensabile che il registro venga aggiornato costantemente. Infatti, in caso di violazione dei dati personali, è indispensabile possedere una fotografia quanto più recente delle attività di trattamento svolte fino a quel momento. È infine obbligatorio apporre la data della sua prima creazione e quella del suo ultimo aggiornamento. Il GDPR, all’articolo 30, sancisce alcuni contenuti minimi che il registro deve recare la cui carenza determina la redazione di un documento inutilizzabile a fini probatori. I contenuti del registro variano a seconda che questo sia tenuto dal titolare piuttosto che dal responsabile, ma in generale è buona norma indicare:

 

 

  • Il nome e i dati di contatto del Titolare, di eventuali Contitolari, del responsabile e, se nominato,
    del Data Protection Officer (DPO);
  • le finalità del trattamento, auspicabilmente distinguendo per tipologie di trattamento (come, ad
    esempio, il trattamento dei dati dei dipendenti per la gestione del rapporto di lavoro; il trattamento
    dei dati di contatto dei fornitori per la gestione degli ordini…) e indicando la base giuridica dello
    stesso.
  • una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali (ad esempio,
    clienti, fornitori, dipendenti, pazienti…)
  • le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i
    destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
  • i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale
  • i termini previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
  • una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate

 

 

Infine, stando al testo del Regolamento si prevede che dall’obbligo di tenuta del registro siano esonerate le imprese e le organizzazioni con meno di 250 dipendenti, purché il trattamento che esse effettuano non presenti un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, sia occasionale o non includa il trattamento di categorie particolari di dati. Ad ogni modo, come più volte ribadito dal Garante e come suggerito da vari esperti, compilare il registro è il modo migliore, per il titolare, di dimostrare di aver svolto diligentemente i propri compiti di protezione dei dati e, conseguentemente, di evitare pesanti sanzioni.

 

 

Daniele Singh Dhoor

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